Testimonianza di Gino Fiorentino
Le
leggi antiebraiche del fascismo:
gli
ebrei espulsi da scuole e università
REGIO DECRETO – LEGGE 5 settembre 1938 – XVI, n. 1390
Provvedimenti per la difesa
della razza nella scuola fascista
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA IMPERATORE D’ETIOPIA
Visto l’art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa
della razza nella scuola italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l’educazione
nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e
decretiamo;
Art. 1. All’ufficio di insegnante nelle scuole statali o
parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui
studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di
razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso
anteriormente al presente decreto; nè potranno essere ammesse all’assistentato
universitario, né al conseguimento dell’abilitazione alla libera docenza.
Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui
studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di
razza ebraica.
Art. 3. A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli
insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al
precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al
personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e
assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari.
Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall’esercizio
della libera docenza.
Art. 4. I membri di razza ebraica delle Accademie, degli
Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far
parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.
Art. 5. In deroga al precedente art. 2 potranno in via
transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza
ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni
accademici.
Art. 6. Agli effetti del presente decreto-legge è
considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza
ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.
Art. 7. Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore
alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà
presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per
l’educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto
nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 – Anno XVI
Vittorio Emanuele, Mussolini, Bottai, Di Revel
Le leggi antiebraiche
del fascismo:
espulsione degli ebrei
stranieri (1938)
REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938-XVI, n. 1381
Provvedimenti nei confronti
degli ebrei stranieri
VITTORIO EMANUELE III PER
GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D’ITALIA IMPERATORE D’ETIOPIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario
di Stato per l’interno;
Abbiamo decretato e
decretiamo:
Art. 1. Dalla data di pubblicazione del presente
decreto-legge è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimora nel
Regno, in Libia e nei Possedimenti dell’Egeo.
Art. 2. Agli effetti del presente decreto-legge è
considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche
se egli professi religione diversa da quella ebraica.
Art. 3. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque
fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1° gennaio 1919 s’intendono ad ogni
effetto revocate.
Art. 4. Gli stranieri ebrei che, alla data di
pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei
Possedimenti dell’Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente
al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei
Possedimenti dell’Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine
suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell’art. 150 del testo unico delle
leggi di P.S., previa l’applicazione delle pene stabilite dalla legge.
Art. 5. Le controversie che potessero sorgere
nell’applicazione del presente decreto-legge saranno risolte, caso per caso,
con decreto del Ministro per l’interno, emesso di concerto con i Ministri
eventualmente interessati. Tale decreto non è soggetto ad alcun gravame né in
via amministrativa, né in via giurisdizionale. Il presente decreto entra in
vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà
presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Duce, Ministro per
l’interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto
nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1938-Anno XVI
Vittorio Emanuele, Mussolini
Le leggi razziali (1938)
Agli ebrei fu vietato tra l'altro: di essere portieri in case abitate da ariani, esercitare il commercio ambulante, essere titolari di agenzie d'affari, di brevetti e varie, il commercio dei preziosi, l'esercizio dell'arte fotografica, di essere mediatori, piazzisti, commissionari, l'esercizio di tipografie, la vendita di oggetti d'arte, il commercio dei libri, la vendita di oggetti usati, la vendita di articoli per bambini, la vendita di apparecchi radio, la vendita di carte da gioco, l'attività commerciale ottica, il deposito e vendita di carburo di calcio, l'impiego di gas tossici, essere titolari di esercizi pubblici di mescita di alcolici, la raccolta di rottami metallici e di metalli, la raccolta di lana da materassi, l'ammissione all'esportazione della canapa, l'ammissione all'esportazione di prodotti ortofrutticoli, la vendita di oggetti sacri, la vendita di oggetti di cartoleria, la raccolta di rifiuti, la raccolta e la vendita di indumenti militari fuori uso, la gestione di scuole da ballo, di scuole di taglio, l'esercizio del noleggio di film, la gestione di agenzie di viaggio e turismo, di possedere la licenza per autoveicoli da piazza, la pubblicazione di avvisi mortuari e di pubblicità, l'inserimento del proprio nome in annuari ed elenchi telefonici, di essere affittacamere, di possedere concessioni di riserve di caccia, di detenere apparecchi radio, di essere insegnanti privati, di accedere alle biblioteche pubbliche, di far parte di associazioni culturali e sportive di essere titolari di permessi per ricerche minerarie, di esplicare attività doganali, di pilotare aerei di qualsiasi tipo, di allevare colombi viaggiatori, di ottenere il porto d'armi, di fare la guida e l'interprete.
(da http://www.storiaxxisecolo.it )
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